Con la Delibera 318/2020 ARERA ha definito le regole per l’autoconsumo collettivo e le comunità di energia rinnovabile.
Via libera alle comunità energetiche rinnovabili anche in Italia dove associazioni di cittadini e imprese possono produrre e consumare la propria energia.
Con la conversione in legge del decreto Milleproroghe, si è resa possibile la formazione delle comunità energetiche rinnovabili, nelle quali privati cittadini, associazioni ed imprese commerciali, potranno installare o utilizzare se esistenti, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e autoconsumarla.
Riprendiamo qui sotto alcuni punti di sintesi forniti da Italia Solare
La Comunità Energetica
- Consumatori e Produttori di energia nella stessa rete di bassa tensione possono aggregarsi nella forma di comunità per condividere l’energia prodotta dagli impianti detenuti dalla comunità stessa;
- Potranno essere parte delle comunità anche impianti di proprietà di soggetti diversi dalla comunità purché gli impianti siano nella stessa rete di bassa tensione e detenuti dalla comunità che li ha a disposizione per la condivisione dell’energia immessa in rete;
- Per identificare le reti di bassa tensione sulla quale sviluppare le comunità i distributori dovranno pubblicare nel sito l’estensione delle reti;
- La comunità potrà avere la forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro;
Gli incentivi alla Comunità Energetica
- Gli impianti della comunità o convenzionati con la comunità avranno un incentivo che sarà pagato dal GSE direttamente alla comunità;
- L’incentivo sarà per una parte un incentivo in senso stretto che sarà determinato dal MISE e per un’altra parte un rimborso dei costi evitati per la trasmissione di energia e le perdite di rete;
I documenti da presentare al GSE
Secondo quanto previsto dalla delibera dell’ARERA i documenti da presentare al GSE per il pagamento dell’incentivo sono:
- Mandato dei membri della comunità alla comunità per consentire accesso agli incentivi;
- Statuto della comunità;
- Elenco soggetti che aderiscono alla configurazione, specificando se sono clienti finali o produttori e codice del loro punto di connessione, con dichiarazione che hanno tutti i requisiti per aderire alla Comunità;
- Dichiarazione che gli impianti rispettano i requisiti richiesti per aderire alla comunità;
- Dichiarazione che non sono stati richiesti incentivi incompatibili;
Ma quando è possibile costituirsi Comunità Energetiche Rinnovabile e quali i vantaggi
La definizione di comunità energetiche prevede alcune “conditio sine qua non”:
- Gli impianti di produzione da fonti rinnovabili devono avere complessivamente una potenza inferiore a 200 kW;
- L’energia prodotta deve essere consumata “sul posto”, oppure stoccata in sistemi di accumulo;
- L’impianto deve essere connesso alla rete elettrica a bassa tensione, attraverso la stessa cabina di trasformazione a media/bassa tensione da cui la comunità energetica preleva anche l’energia di rete;
- La linea di bassa tensione in cui si allaccia l’impianto di produzione definisce l’area geografica della comunità;
Si capisce bene che le comunità energetiche vedono tipicamente impegnati impianti di piccola taglia e prevalentemente presenti su condomini o nelle attività commerciali. Ma per chi parteciperà alla comunità energetica i vantaggi saranno diversi:
a) Benefici sulla detrazione fiscale;
b) Ottenimento dell’incentivo sull’energia immessa nella rete elettrica, che verrà definito dal Gestore dei servizi energetici (Gse);